Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: è ammissibile la domanda riconvenzionale dell’opposto?

Nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis. In sostanza la domanda riconvenzionale dell’opposto è ammissibile solo se dipende dalla domanda riconvenzionale dell’opponente.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 5.1.2017