Procedimento di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi: funzione e natura

La legge non attribuisce al procedimento ex art. 710 c.p.c. natura di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, però, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni economiche, determinandone un significativo squilibrio. Pertanto, nel procedimento ex art. 710 c.p.c. non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.

 

Corte di Appello di Roma, 1.3.2016