Procedimento di correzione, condanna al pagamento delle spese del procedimento, strumento di tutela

A norma dell’art. 288 c.p.c., comma 4 le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione. Ciò significa che resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio. L’interesse a questa impugnazione va quindi individuato in relazione al contenuto del provvedimento corretto e sussiste soltanto se ed in quanto si deduca l’illegittima modifica del contenuto concettuale originario della pronuncia: conseguentemente, il rimedio è proponibile per ottenere a questo unico scopo una verifica dell’avvenuto esercizio del potere di correzione entro i limiti di legge. In conclusione, l’impugnazione di cui all’art. 288 c.p.c., comma 4, è consentita solo ove la doglianza attenga all’esorbitanza del potere correttivo rispetto ai confini connessi alla sua funzione (che è quella di rimuovere la divergenza tra il giudizio espresso e la sua espressione letterale, senza necessità di un’attività volta alla ricostruzione del pensiero del giudice, il cui contenuto deve essere suscettibile di essere individuato senza incertezza).

 Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. può certamente investire la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo una tale statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all’art. 288, comma 4 che preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto. In altri termini, i vizi (quale quello prospettato con riferimento alla decisione in punto di spese) non afferenti le parti corrette di una sentenza, ma la stessa ordinanza di correzione, se assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale l’ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perchè funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, possono essere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso tutti i provvedimenti contenziosi di natura giurisdizionale non altrimenti impugnabili.

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 22.2.2017, n. 4610