Procedimento di accertamento tecnico preventivo: ai fini della competenza per il giudizio di merito rileva l’indicazione contenuta nel provvedimento cautelare?

Va confermato il principio secondo cui la competenza per il giudizio di merito successivo alla procedura di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. deve essere stabilita in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che pure implicitamente contenga anche l’indicazione di questo giudice, atteso che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario. Tale  principio può essere applicato per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto anch’esso di tipo cautelare.

 

Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 12.11.2015, n. 3992