Procedimento davanti al giudice di pace, testimonianza: indicazione del nominativo del teste all’udienza di effettiva assunzione del mezzo istruttorio, inammissibilità

Il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, è comunque caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina. Ne consegue che deve ritenersi tardiva la completa articolazione della prova qualora l’indicazione del teste sia stata effettuata quando siano già maturate le preclusioni istruttorie [Tribunale di Napoli, sezione II, sentenza del 11.9.2015].