Procedimento cautelare d’urgenza: che valore ha l’elezione del domicilio effettuata per la fase cautelare con l’indicazione della sua validità oltre la fase cautelare?

Ancorché a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e-bis), convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 – il quale ha disposto l’inapplicabilità ai provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dell’art. 669 novies c.p.c., comma 1, sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato – deve oramai ritenersi che il carattere bifasico del procedimento d’urgenza in questione è soltanto eventuale; tanto non esclude che l’elezione del domicilio effettuata per la fase cautelare che contenga l’indicazione della sua validità oltre la fase cautelare possa valere oltre la fase processuale nella quale viene compiuta atteso che l’art. 141 c.p.c. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 2.2.2015, n. 1828].

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