Procedimento cautelare chiesto in corso di causa e spese processuali

Il provvedimento cautelare chiestoin corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo. In particolare, quando viene rigettata o dichiarata inammissibile una domanda cautelare proposta in corso di causa, la regolamentazione delle spese della fase cautelare avverrà con la sentenza che definisce il giudizio di merito, in applicazione della regola generale di cui all’art. 91 c.p.c.(che riconosce al giudice la possibilità di liquidare le spese solo per provvedimenti che definiscono il giudizio). Di conseguenza, anche in relazione alle spese del sub-procedimento cautelare, il giudice di appello, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, comprensivo di dette spese, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, la cui regolazione, anche in relazione a quelle della fase cautelare, è rimessa al potere discrezionale di detto giudice, in considerazione dell’esito finale della lite. Considerato dunque che, con riferimento al procedimento cautelare in corso di causa, non vi è luogo ad un’autonoma regolazione delle spese di quel procedimento, rientrando esse nella più ampia regolazione delle spese dell’intero giudizio, ove nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla fase cautelare, non si configura il vizio di omessa pronuncia poichè la decisione sulle spese del giudizio ricomprende implicitamente anche quelle del sub-procedimento cautelare.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.7.2018, n. 19546