Procedimenti relativi a cause connesse, potere di riunione, fase istruttoria e di decisione

L’art. 274 c.p.c. che prevede il potere del giudice di procedere alla riunione dei procedimenti relativi a cause connesse, non limita tale potere alla sola fase istruttoria del procedimento, pertanto anche in sede di decisione il collegio può disporre la riunione di più cause connesse, che siano state rimesse a sentenza separatamente.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.10.2017, n. 24382