Principio di prova scritta: quale efficacia probatoria?

Posto che va ritenuto principio di prova per iscritto, atto a superare i limiti alla prova testimoniale, solo il documento scritto che proviene dalla controparte, circa l’efficacia probatoria del principio di prova scritta, va affermato che esso non costituisce prova e neppure una presunzione, ma soltanto un argomento di prova circa un qualche fondamento di veridicità della circostanza da provare. L’argomento di prova è annoverabile nell’armamentario degli strumenti utilizzabili dal giudice là dove non operi la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può trarre direttamente il convincimento; nel processo di inferenza dal fatto al convincimento, l’argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi; e come questi ha quale riferimento il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve orientarne l’utilizzo da parte del giudice.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2019, n. 17422