Principio di immutabilità del giudice, procedimento per la dichiarazione di fallimento

Va ribadito che il principio di immutabilità del giudice, di cui all’art. 276 c.p.c., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale (nella disciplina anteriore al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi – la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonchè all’ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione – tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all’audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 14.1.2016, n. 503