Principio dell’onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costituitivi della domanda

L’onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costituitivi della domanda assume valenza imprescindibile all’interno del sistema processuale vigente caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato dall’art. 45 L. 69/2009. È stato infatti affermato che “in ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti, anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse”
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Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 17.5.2016, n. 1410