Principio della ragione più liquida: analisi gli elementi della fattispecie secondo l’evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa

È consentito, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l’evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell’analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., tralasciando l’analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.

Tribunale di Monza, sezione prima, sentenza del 4.2.2016, n. 321