Preventivo scritto seguito dal conferimento dell’incarico: l’avvocato non può invocare l’applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014

Qualora l’avvocato abbia concordato il proprio compenso col cliente mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta (poi integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo), va escluso che egli possa invocare l’applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.3.2018, n. 9242