Presunzioni semplici e requisito della “concordanza”: gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno

In tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.

Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 29.10.2021, n. 30706