Presumibile la rinuncia alle istanze istruttorie, se non sono riformulate all’udienza p.c.

E’ presumibile la rinuncia della parte alle istanze istruttorie sulle quali il giudice non si è espresso, nè esplicitamente, nè implicitamente e non riformulate all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni, la stessa manifesta con tale inequivoco comportamento la sua volontà di rinunciare all’audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio in sostanza accede alla rinuncia al teste. Tale rinuncia acquista poi efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell’istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l’ordinanza del giudice istruttore [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 19.6.2014, n. 13945].

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