Prescrizione estintiva ed onere probatorio

Chi eccepisce la prescrizione estintiva ex art. 2934 cod. civ. deduce quindi quale elemento costitutivo del fatto estintivo l’inerzia del titolare del diritto , ovverosia il mancato compimento di fatti di esercizio del potere giuridico protetto dalla norma astratta configuratrice della situazione giuridica soggettiva di vantaggio munita della c.d. tutela ordinamentale. Costituendo l’inazione un fatto negativo, non può tuttavia, essere oggetto di prova da parte dell’eccipiente in adempimento dell’onere imposto dall’art. 2697 cod. civ. , in quanto il fatto negativo per l’eccipiente corrisponde logicamente alla mancanza del fatto positivo compiuto da colui contro il quale l’eccezione è diretta, ed è così riconducibile alla di lui sfera giuridica come ritenuto in materia di ripartizione dell’onere della prova. L’apparente contraddizione è così risolta configurando la c.d. controeccezione di interruzione della prescrizione come mera difesa, e consentendo al giudice di rilevare anche d’ufficio il fatto interruttivo del corso della prescrizione, purchè introdotto nella fase assertiva e probatoria; ne consegue che il fatto interruttivo del corso della prescrizione estintiva diviene un elemento costitutivo di valenza negativa nella configurazione tipica della fattispecie estintiva, così come, ad esempio, nella teoria generale del reato l’assenza di scriminanti rappresenta elemento costitutivo della configurazione del fatto illecito che il giudice deve verificare d’ufficio , per cui l’eccezione di prescrizione estintiva include l’assenza di atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare. Per il rinvio disposto dall’art. 1165 c.c. siffatta struttura logica si estende alla prescrizione acquisitiva ed è rafforzata dalla normale imprescrittibilità del diritto di proprietà.Ne consegue che il sedicente usucapiente deve allegare non solo il corpus possessionis, ovvero l’esercizio del potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto ai sensi dell’art. 1140 cod. civ. , ma anche l’assenza, di atti di esercizio del diritto da parte del proprietario, la cui presenza integrerebbe una sorta di “scriminante” nella configurazione della “fattispecie illecita” costituita dall’acquisto a titolo originario con “estinzione” del diritto del dominus, essendo l’inerzia del dominus elemento costitutivo della prescrizione acquisitiva proprio come nella prescrizione estintiva dei diritti di cui all’art. 2934 cod. civ..

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 14.01.2017