Pregiudizialità penale in caso di effetto giuridico dedotto nel processo civile collegato normativamente alla commissione del reato oggetto di imputazione nel giudizio penale

In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p. si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finchè quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono l’art. 295 c.p.c., l’art. 654 c.p.p. e l’art. 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.7.2019, n. 18918