Precisazione delle conclusioni depositati in via telematica, richiesta di depositare le conclusioni cartacee da parte del procuratore non inserito nell’anagrafica, inammissibilità

Qualora i procuratori delle parti precisino le conclusioni riportandosi al contenuto dei fogli di p.c. depositati in via telematica, ad eccezione di uno dei procuratori che si riporta alle conclusioni cartacee, che chiede di depositare in quanto egli non figura inserito nell’anagrafica, il deposito cartaceo, considerato che l’inserimento nell’anagrafica è rimesso alla scelta di parte che avrebbe potuto depositare le conclusioni in via telematica anche tramite il domiciliatario, non va ammesso (sicché si intendono rassegnate le conclusioni già rassegnate in atti).

 

Tribunale di Milano, ordinanza del 23.2.2016, n. 377