Precisazione della domanda e art. 183 c.p.c.: il cambio, se non della tutela richiesta, del bene che ne deve costituire l’oggetto comporta l’inammissibilità della modifica

Con riferimento, alla luce dell’art. 183 c.p.c., alla precisazione della domanda fatta in udienza dall’attore ne va rilevata la inammissibilità della detta modifica introdotta da parte attrice, avuto riguardo al fatto che la sua domanda introduce un tema di indagine completamente nuovo e basato su fatti costitutivi del tutto diversi da quelli di cui alla citazione introduttiva, concretando una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, per cui si è in presenza di un radicale mutamento del petitum, comportando il cambiamento, se non della tutela richiesta, certamente del bene che ne deve costituire l’oggetto, con l’effetto di disorientare la difesa di controparte, compromettendone sensibilmente le potenzialità difensive (nella specie, il terreno in ordine al quale è stata reclamata tutela è stato individuato in modo assolutamente diverso rispetto all’atto introduttivo del giudizio e alle particelle come individuate originariamente in citazione.

Tribunale di Bari, sentenza del 18.12.2021