Precetto, notifica: presunzione di conoscenza se giunge all’indirizzo del destinatario

Il precetto ha anche contenuto di atto di messa in mora e le eventuali irregolarità o nullità del procedimento notificatorio dell’atto di precetto (in quanto atto non processuale, ma “giudiziario”, propedeutico alla esecuzione ed al quale si applicano le norme sulle notifiche) non impediscono che venga rispettata comunque la regola posta dall’art. 1335 c.c., allorchè, appunto, in quanto atto di messa in mora, sia stato comunicato all’indirizzo del debitore; il principio stabilito dall’art. 1335 c.c., della presunzione di conoscenza per l’atto unilaterale che giunge all’indirizzo del destinatario, salva la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne conoscenza gravante su quest’ultimo, opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione. mentre non rileva l’irregolarità della notificazione, poichè, appunto, si discute qui di un atto di messa in mora al quale le regole sulle notifiche non si applicano (le caso di specie la SC nota che risulta che non solo che l’atto di precetto sia stato spedito all’indirizzo, cosa, di per sè, sufficiente a renderlo pienamente efficace e legittimo, ma anche che sia giunto all’indirizzo del destinatario, con piena conformità all’art. 1335 c.c.).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2019, n. 20070