Precetto, mancanza dell’avvertimento ex d.l. 83/15: no alla nullità, ma si potrebbe impugnare il primo atto esecutivo allegando le conseguenze pregiudizievoli del mancato avvertimento
Il d. l. 83/15 ha novellato l’art. 480, co. 2, c.p.c. introducendo la seguente disposizione: “Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. La mancanza dell’avvertimento in esame non può comportare la nullità del precetto: infatti, riguardo all’art. 156, co. 1, c.p.c., la mancanza dell’avvertimento in esame non è sanzionata espressamente dalla legge. Al più andrebbe approfondito se la mancanza dell’avvertimento in esame, lungi dal giustificare un’impugnazione del precetto, consentirebbe l’impugnazione del primo atto esecutivo del quale si ha avuto conoscenza, deducendo che la mancanza dell’avvertimento non ha consentito di avvalersi delle procedure in questione (procedure che avrebbero potuto scongiurare l’inizio del processo esecutivo o impedirne la prosecuzione), allegando, quindi, le conseguenze pregiudizievoli del mancato avvertimento.
Tribunale di Milano, sezione terza, 18.2.2016
Per approfondimenti, si veda SCHEMA, Nuovo precetto e conseguenze del mancato avvertimento ex art. 480 c.p.c.