Precetto: la somma indicata non richiede anche il calcolo eseguito per determinarla

L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuta nel precetto a norma dell’art. 480, comma 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.

 

 

Tribunale di Padova, sezione prima, sentenza del 6.7.2018