Precetto: il vizio di notificazione rileva solo se è tanto grave da determinare inesistenza

Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l’impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall’artt. 480 c.p.c. [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.6.2014, n. 14209].

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