Precetto con data di nascita errata: quali conseguenze?

L’art. 480 c.p.c., comma 2, prevede gli elementi che il precetto deve necessariamente contenere, a pena di nullità, tra cui l’indicazione delle parti; tale requisito deve ritenersi insussistente, analogamente a quanto dettato dall’art. 164 c.p.c., per la nullità dell’atto di citazione, quando detta indicazione sia stata del tutto omessa o sia tale da generare assoluta incertezza al riguardo. Tale principio vale anche nel caso di precetto riportante la data di nascita errata del debitore.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.2.2017, n. 3775