Precedenti provvedimenti sfavorevoli resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte: quando è rilevante ai fini della ricusazione del giudice civile?

Non costituisce grave inimicizia, né espressione o anticipazione di giudizio sul merito della controversia, né cognizione di essa in altro grado, ipotesi tutte rilevanti ai fini della ricusazione del giudice civile (ai sensi dei nn. 3 e 4 dell’art. 51 e dell’art. 52 cod. proc. civ.), la pronunzia di precedenti provvedimenti sfavorevoli, quand’anche ritenuti erronei o manifestamente tali, resi in procedimenti separati o connessi in danno della medesima parte, ove non si alleghi e si provi l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione diverse ed esterne alla causa, che a loro volta si ancorino in dati di fatto concreti e precisi, estranei alla realtà processuale ed autonomi rispetto a questa, potendo quest’ultima solo costituire un sintomatico momento dimostrativo – per induzione – della sussistenza del citato presupposto di fatto rilevante per la ricusazione [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 24.11.2014, n. 24934].

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