Preavviso di fermo amministrativo: l’impugnazione va proposta al giudice dell’esecuzione o al giudice di merito?

Confermato che il preavviso di fermo impugnabile (in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva), e ciò anche quanto il preavviso di fermo che non attenga a pretese tributarie, va osservato che il preavviso di fermo amministrativo non è atto dell’esecuzione, con la conseguenza che l’opposizione non può essere presentata al giudice dell’esecuzione ex art. art. 615, comma 2, c.p.c., bensì al giudice del merito; tuttavia, l’errata qualificazione data dalla parte alla azione proposta non impedisce al giudice di procedere, qualificandola diversamente [Tribunale di Teramo, sentenza del 12.2.2015, n. 464].

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