Preavviso di fermo amministrativo: impugnabilità innanzi al giudice tributario

Va confermato il principio secondo cui il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29.9.1973 n. 602 ex art. 86 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28.12.2001 n. 448.

 

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 1.7.2016, n. 3664

…omissis…

Con atto del 19.11.2008, la zzzzzzzzz proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 30.10.2007, sentenza con la quale il primo Giudice ha dichiarato l’illegittimità ed inefficacia del provvedimento di fermo amministrativo disposto sul veicolo di proprietà della originaria istante omissis, con l’ordine al Conservatore del zzzzzzA. al pagamento delle spese di lite in favore della originaria ricorrente.

Ha censurato l’appellante la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale in considerazione del credito tributario portato dal provvedimento di fermo amministrativo, l’incompetenza funzionale del Giudice adito, l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi della Legge 689/1981.

Ha chiesto conseguentemente l’appellante la totale riforma della impugnata sentenza, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

L’appellata, pur evocata in giudizio, non si è costituita.

La causa è stata riservata per la decisione alla udienza del 19.4.2016, sulle conclusioni così come in epigrafe precisate, allo spirare del termine assegnato per il deposito di comparsa conclusionale

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della parte appellata omissis, evocata in giudizio e non costituitasi.

Ciò premesso, osserva questo giudice che il fermo amministrativo per cui è causa attiene al mancato pagamento di tributi.

Pur nella consapevolezza del pregresso orientamento ritiene questo giudice di dover aderire alle pronunce della Suprema Corte (v. Cass. 10672/2009 e Cass. 11087/2010).

Ed invero sulla questione della spettanza della giurisdizione in una controversia che concerne l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di cui al D.P.R. 602/1973 ex art. 86 le Sezioni Unite della Suprema Corte premesso che, in applicazione del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 2 nel testo modificato dalla L. 28.12.2001 art. 12 n. 448, dal primo gennaio 2002 la giurisdizione tributaria è estesa a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie e che, a seguito della entrata in vigore della modifica apportata al D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 dal D.L. n. 223 del 2006. art. 35. anche il fermo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 86 è atto impugnabile innanzi al giudice tributario, hanno chiarito che l’esegesi anteriormente proposta dalle medesime Sezioni Unite (ord. nn. 2053 e 14701 del 2006) secondo cui la giurisdizione sul fermo amministrativo spettava al Giudice Ordinario, essendo tale atto preordinato all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate nel titolo 2 sulla riscossione coattiva delle imposte, si inseriva nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, ” non può essere oggi mantenuta di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata…”.

In sostanza, argomenta la Suprema Corte, se il fermo amministrativo non è un atto dell’espropriazione forzata, ” ma un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, allora deve escludersi la giurisdizione del Giudice Ordinario che, in materia tributaria, ha giurisdizione relativamente alle soie controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata “.

Quanto poi alla questione della impugnabilità del preavviso di fermo valga il richiamo alla risposta diretta che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno fornito con la pronuncia n. 11087 del 2010. Si riporta di seguito lo stralcio motivazionale: ” quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti (Cass. 20301/2008, 8890/2009) hanno escluso fa impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall’intervento di queste Sezioni Unite secondo il quale il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29.9.1973 n. 602 ex art. 86 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28.12.2001 n. 448 ” (Cass. 10072/2009).

Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito, posto che la giurisdizione sulla controversia per cui è causa spetta al Giudice Tributario (Commissione Tributaria Provinciale).

Le spese di lite, tenuto conto che si verte in ipotesi di dibattuta questione interpretativa, non possono che essere compensate

 pqm

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull’appello svolto da zzzz. con atto del 19.11.2008, avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari in data 30.10.2007, nella contumacia dell’appellata omissis, così provvede: accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito, posto che la giurisdizione sulla controversia per cui è causa spetta al Giudice Tributario (Commissione Tributaria Provinciale di Bari); spese del doppio grado del giudizio compensate.