Possesso utile all’usucapione non clandestino: questa la nozione

Ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, e perciò utile per l’usucapione, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, cosi da palesare l’animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza da parte del precedente possessore o dal proprietario.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  18.10.2019, n. 26633