Possesso e animus tollerante: eccezione in senso stretto o mera difesa implicante contestazione del fatto?

L’animus tollerante, giustificato da relazioni amicali, parentali od altro, non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, bensì rappresenta uno degli elementi negativi del fatto, la cui sussistenza il giudice è chiamato ad escludere, sulla base delle prospettazioni reciproche, al fine di valutare utile il possesso al preteso acquisto per usucapione. Con la conseguenza che l’allegazione di una tale qualità del possesso (tollerato e non esercitato con l’animus del dominus) integra una mera difesa, implicante contestazione del fatto siccome descritto dal pretendente l’usucapione. In altri termini, trattasi di una spiegazione fattuale della condotta inerte della parte che si trovi a subire l’indebito possesso altrui, contrapposta alla narrazione avversa.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 21.2.2017, n. 4414