Più avvocati incaricati della difesa in un procedimento civile: diritto individuale al distinto onorario?

Ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6, si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degli altri avvocati nella determinazione degli onorari nell’ambito dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione, nè questo automatismo è stato contemplato nelle deliberazioni del Consiglio nazionale forense recepite con i decreti ministeriali. Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso piuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.8.2017, n. 20554