Pignoramento: spese “per gli atti necessari al processo”

Premesso che il pignoramento non è atto che determina il trasferimento del bene ma comporta solo l’indisponibilità giuridica dello stesso da parte del debitore esecutato, si osserva che solo le spese necessarie per la conservazione giuridica e fisica immediata del bene pignorato sono comprese fra le spese “per gli atti necessari al processo” ex art. 8 dpr 115/02 da porre, in via di anticipazione, a carico del creditore e da rimborsare a quest’ultimo all’esito della procedura esecutiva ex art. 2770 c.c.. (con la conseguenza, nel caso di specie, che il Condominio si deve insinuare, per il loro recupero, nella procedura). Sono escluse, invece, le spese che non abbiano tale immediata funzione conservativa fra le quali vanno ricomprese anche le spese per il pagamento degli oneri condominiali, con la conseguenza che rimangono a carico del debitore esecutato obbligato propter rem quale proprietario.

Tribunale di Roma, sentenza del 11.12.2019, n. 23761