Pignoramento presso terzi, opposizione, atto introduttivo: ricorso o citazione?

Deve essere confermato il seguente principio di diritto: in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l’opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dall’art. 548 c.p.c., comma 3, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 20, n. 3, della L. n. 228 del 2012 e modificata dal D.L. n. 132 del 2014, art. 19, comma 1, lett. g), n. 2, conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2015, art. 13, comma 1, lett. m-bis), n. 1, conv., con modif., dalla L. n. 132 del 2015, con la quale vengano contestati l’esistenza, l’entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell’esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con citazione, in ragione della allora vigente previsione normativa di espresso richiamo all’art. 617 c.p.c., comma 1, salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l’introduzione con ricorso.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.6.2020, n. 10432