Pignoramento presso terzi, giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato e spese processuali

Va affermato il seguente principio di diritto: nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato, l’oggetto della domanda, al quale va parametrata la liquidazione delle spese processuali, è costituito dal credito che il creditore intende sottopone ad espropriazione forzata, quale risulta dall’atto di pignoramento, pari – ai sensi dell’art. 546 c.p.c. – all’importo precettato aumentato dalla metà, indipendentemente dal contenuto della dichiarazione eventualmente contestata o dal valore del rapporto accertato da cui trae origine il debito del terzo pignorato.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.9.2020, n. 19104