Pignoramento presso terzi e pericolo del c.d. “doppio pagamento”

In caso di pignoramento non eseguito direttamente, nelle forme dell’espropriazione diretta presso il debitore, ai sensi dell’art. 1997 c.c., sui titoli di credito emessi per regolare un determinato rapporto obbligatorio, ma nelle forme dell’espropriazione di crediti presso terzi, il processo esecutivo ha ovviamente ad oggetto il rapporto obbligatorio causale sottostante, non quello cambiario. Di conseguenza, laddove venga accertato, nel giudizio di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., che il credito oggetto del pignoramento è stato oggetto di regolamento tramite l’emissione di effetti cambiari, di modo che il terzo debitor debitoris abbia diritto, in caso di esercizio dell’azione causale, alla restituzione degli effetti emessi al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 66 L. Cambiaria, comma 3, tale diritto resterà fermo anche nei rapporti con il creditore assegnatario, che acquista la posizione creditoria del suo debitore (e cioè, nella specie, esclusivamente quella relativa all’azione causale, non quella relativa all’azione cambiaria, in mancanza di pignoramento eseguito sui titoli), con tutti i suoi limiti, e al quale, quindi, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili all’originario creditore (fatta sempre salva l’operatività dell’art. 2917 c.c. e quindi l’inopponibilità al suddetto creditore delle cause estintive o modificative del credito pignorato verificatesi dopo la notificazione dell’atto di pignoramento). Ne consegue che se, da una parte, l’eventuale pagamento dell’obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sarà comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario, il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell’esercizio dell’azione causale porrà comunque, d’altra parte, lo stesso terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del “doppio pagamento”, sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.9.2020, n. 20338