Pignoramento immobiliare, vizio della notifica o della trascrizione, assoluta incertezza, conseguenze

Dalla reciproca interazione, per complementarietà, di funzioni delle due articolazioni del pignoramento immobiliare (notifica e trascrizione), ed in particolare dalla rilevanza della trascrizione quale atto integrativo della sua efficacia (preordinata cioè alla opponibilità ai terzi della vendita o dell’assegnazione ed impeditiva, se omessa o inefficace, della messa in vendita del bene) deriva che qualora l’atto di pignoramento, anche in una sola delle due componenti, sia inficiato da un vizio cagionante assoluta incertezza (ad es. omessa o erronea individuazione del debitore esecutato o dei beni vincolati), la mera rettifica della sola trascrizione impregiudicata (poichè non rilevante in questa sede) ogni sua valenza sanante della invalidità – non può che produrre i suoi tipici effetti sostanziali dal momento in cui essa viene compiuta, ovvero con salvezza dei diritti medio tempore validamente acquistati dai terzi secondo le regole della circolazione dei diritti reali scandite dal regime di pubblicità immobiliare.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.3.2017, n. 5780