Pignoramento immobiliare, trascrizione, rinnovazione, computo dei termini: proroga di diritto del giorno di scadenza festivo al primo giorno seguente non festivo

Posto che la trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare è atto integrativo della sua efficacia, in quanto serve ad assicurare che la vendita o l’assegnazione forzate siano opponibili ai terzi (il Giudice dell’esecuzione, infatti, non potrebbe disporre la vendita o l’assegnazione se non risultasse, riguardo al bene che ne dovrebbe essere oggetto, che la trascrizione del pignoramento sia intervenuta e sia ancora efficace), e alla luce dalla rilevanza della trascrizione come atto integrativo dell’efficacia del pignoramento, va osservato che la disciplina del computo dei termini dettata dall’art. 155 c.p.c., ed, in particolare, la previsione dell’ultimo comma di tale norma, concernente la proroga di diritto del giorno di scadenza, se festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, ed anche, quindi, alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2015, n. 9572].

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