Pignoramento immobiliare: il custode giudiziario non subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione

Il custode giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559, comma quarto, c.p.c. non subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto di pubblico, facenti capo alla persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione, ma ha una funzione prettamente agevolativa della liquidazione dell’immobile pignorato, essendo il suo incarico essenzialmente diretto a consentire la liberazione dell’immobile se occupato, a facilitare l’accesso e la visita del medesimo ai soggetti interessati all’acquisto, alla riscossione dei canoni di locazione, rendite e indennità di occupazione, all’esecuzione – previa autorizzazione del Tribunale – di piccoli interventi manutentivi e conservativi del bene a spese dei creditori procedenti e/o intervenuti se e in quanto il Tribunale ordini a costoro di accollarsi dette spese e, al tempo stesso, se e in quanto i creditori siano disponibili ad anticipare le spese loro accollate dal Tribunale (potendo infatti scegliere di rinunciare all’esecuzione, con conseguente estinzione della procedura ed immediata cessazione dell’incarico del custode).

 

Tribunale di Milano, provvedimento del 18.10.2017