Pignoramento immobiliare e locazione: la legittimazione processuale del custode per l’esercizio delle azioni connesse con la propria funzione

Quanto al profilo del pignoramento immobiliare, deve ricordarsi che l’art. 560 c.p.c. individua i compiti del custode, prevedendo che costui debba provvedere alla amministrazione e conservazione del bene e che, nell’ambito di tale funzione, possa agire in giudizio a tutela del bene pignorato. I beni pignorati, difatti, costituiscono un patrimonio separato, rispetto al quale il custode assume la funzione di gestore e amministratore, acquisendo compiti di conservazione del valore intrinseco e di scambio del bene e di sfruttamento delle sue potenzialità economiche. In conseguenza di ciò, il custode assume la legittimazione processuale per l’esercizio delle azioni c ..........

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