Pignoramento di quote di società: quale procedimento esecutivo va seguito?

Nel pignoramento di quote di società a responsabilità limitata risulta ormai superata, a seguito della riforma societaria, la tesi della necessità dell’utilizzo delle forme del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc (del tutto nuovo ed estraneo al peculiare modello legale dell’espropriazione forzata delineato dagli artt. 543 e segg. c.p.c.), da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto contenente le prescrizioni di cui all’art. 492 c.p.c. e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. né ad instaurare alcun giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre la previsione della notifica del pignoramento alla società ha il diverso scopo di rendere ad essa opponibile il vincolo pignoratizio.

 

Tribunale di Cuneo, sentenza del 16.11.2016

 

…omissis…

rilevato che con atto di pignoramento presso terzi il creditore procedente ha sottoposto a pignoramento ogni somma di cui parte debitrice esecutata risultava creditrice a qualsiasi titolo nei confronti di talune Banche ed Istituti dddddddmeglio indicate nel suddetto atto, nonché, ai sensi dell’art. 2471 c.c. , azioni, quote societarie o partecipazioni intestate, alla parte debitrice esecutata,

rilevato che tutte le dichiarazioni dei terzi pignorati depositate dal creditore procedente hanno esito negativo,

rilevato che con il suddetto atto è stata pignorata la quota societaria di ddddn sede legale in omissis, intestata alla parte debitrice esecutata quale socio unico,

rilevato che il pignoramento è stato iscritto nel registro delle imprese della CCIAA didddddddddcosì, come si evince da estratto del 02.08.2016 depositato all’udienza sovraindaicata,

rilevato che parte debitrice esecutata ha depositato istanza di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. ,

rilevato che il creditore procedente ha conseguentemente depositato note difensive contestando le argomentazioni avversarie contenute nella suddetta istanza di conversione, così, opponendosi alle richieste ex adverso formulate ed alla rateizzazione proposta,

rilevato che parte debitrice esecutata con l’istanza di conversione del pignoramento ha versato un quinto del credito posto alla base del pignoramento e proposto di versare l’importo (stabilito dal Giudice) in 36 rate mensili e ciò tenuto conto del rilevante ammontare del credito,

rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore procedente nelle proprie note difensive (pag.3), parte debitrice esecutata ha, quindi, manifestato la propria volontà di soddisfare il vantato credito,

rilevato che il tema della natura del pignoramento di quote sociali è a tutt’oggi assai dibattuto in dottrina e giurisprudenza,

rilevato che nel nostro ordinamento giuridico l’espropriazione di quote sociali non trova la sua regolamentazione all’interno del codice di procedura civile, bensì all’interno del codice civile, ossia, all’art. 2471 c.c. che dispone: “la partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio”,

rilevato che con la riforma delle procedure esecutive sono state dettate nuove disposizioni per l’iscrizione a ruolo delle stesse per via telematica,

rilevato che il D.L. n. 132 del 2014 (convertito in L. n. 162 del 2014 ) ha infatti profondamente riformato gli articoli 518, 543 e 557 (ed introdotto l’art. 521 bis), prevedendo in particolare che la formazione del fascicolo dell’esecuzione avvenga a cura dell’avvocato,

rilevato che è stato, altresì, aggiunto un periodo all’art. 16 bis, comma, D.L. n. 179 del 2012 , ai sensi del quale “a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”,

rilevato che dal suddetto elenco manca l’art. 2471 c.c. (atteso che lo stesso prevede, come unico adempimento da espletare in via telematica, l’iscrizione a ruolo della procedura riferendosi a tutti i procedimenti di esecuzione forzata per poi passare ad occuparsi esclusivamente delle procedure di cui agli art. 518, 543 e 557 c.p.c. , senza fare menzione alcuna dell’art. 2471 c.c. ),

rilevato che, stante il tenore della norma, effettuato il deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, la procedura dovrebbe seguire i canoni classici ante riforma e cioè il deposito “cartaceo” presso la Cancelleria dell’istanza di vendita, dell’atto di pignoramento notificato e della documentazione attestante l’avvenuta iscrizione della formalità presso il Registro delle imprese, senza necessità di alcuna attestazione di conformità e, soprattutto, senza l’obbligo di osservare i ristretti termini posti dalle norme sopra citate, per di più a pena di inefficacia del pignoramento,

rilevato che la prima parte della norma impone il deposito telematico per tutti gli atti successivi a quello con cui inizia l’esecuzione ma solo per i procedimenti di cui al libro III del codice di procedura civile, posto che il pignoramento delle quote sociali non è regolato dal codice di rito ma solo dal codice civile,

rilevato che la giurisprudenza prevalente in passato, in epoca anteriore alla formulazione della norma in commento (e sotto il vigore dell’abrogato art. 2480 c.c. ), sposava la tesi dell’applicazione della disciplina del pignoramento presso terzi immaginando la quota come diritto di credito verso la società (ex multis, v. Cass. 13019/92; Cass. 2926/97), non ritenendosi applicabile né la disciplina del pignoramento mobiliare, che, secondo tale giurisprudenza, presupponeva pur sempre l’esistenza di una cosa materiale da apprendere, né, ovviamente, la disciplina del pignoramento immobiliare e ritenendo che la notificazione dell’atto di pignoramento alla società avesse le funzione di consentire a quest’ultima di presenziare all’udienza al fine di riferire sulla posizione globale del debitore e sulla consistenza della sua quota, ovvero, circa l’esistenza di vincoli sulla stessa,

rilevato che tale suddetto argomento ha a tutt’oggi perso ogni fondamento dal momento che con la riforma dell’art. 543 c.p.c. è stata eliminata la citazione del terzo tra i requisiti dell’atto di pignoramento presso terzi,

rilevato che la più recente giurisprudenza ha considerato che le nuove disposizioni, introdotte con il nuovo art. 2471 c.c. , siano giunte a configurare un procedimento del tatto nuovo ed estraneo al pignoramento presso terzi, da svolgersi mediante notifica al debitore e alla società di un atto complesso da iscriversi successivamente nel registro delle imprese, senza necessità alcuna di invitare la società a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. (in tal senso v. Trib. Parma, 20 maggio 2013; Trib. Udine 18 febbraio 2013, entrambe pubblicate su Il Caso.it),

rilevato che secondo altra recente giurisprudenza (Trib. Milano, 8 ottobre ‘ 14, rinvenibile per esteso su Il Caso.it) occorre considerare che la laconica disciplina dettata in materia di espropriazione delle partecipazioni societarie lascia di per sé irrisolto il problema di quale sia la disciplina processuale applicabile a tale forma di espropriazione ed in particolare, se sia applicabile direttamente la disciplina dettata dagli artt. 513 e ss. per l’espropriazione dei beni mobili, ovvero, se questa disciplina possa essere applicata solo in via analogica e salvo il limite della sua compatibilità con le caratteristiche proprie dell’espropriazione delle quote sociali,

rilevato che la disciplina dettata dal capo II, titolo II del libro III del codice di rito civile sembra trovare al più un’applicazione solo analogica all’espropriazione delle partecipazioni sociali in virtù delle seguenti considerazioni:

1. gli artt. 513 e ss. c.p.c. presuppongono l’esistenza materiale del bene mobile oggetto dell’espropriazione come si ricava dai seguenti articoli: 513 (ricerca delle cose da pignorare), 514, 515 e 516 (tutti materiali i beni assolutamente, relativamente e in particolari circostanze impignorabili), 518 e 519 (forma e tempo del pignoramento), 520 e 521 (in materia di custodia) 523 e 524 (in materia di pignoramenti uniti e successivi); tanto considerato, siccome la disciplina dettata per le espropriazioni mobiliari riguarda le cose dotate di un substrato materiale, solo in via analogica, la relativa disciplina potrebbe essere applicabile alle partecipazioni sociali che, evidentemente, sono prive di un substrato materiale;

2. il pignoramento di quote sociali si esegue in via “documentale”, mediante notifica di un atto al debitore e alla società e successiva iscrizione dell’atto di pignoramento nel registro delle imprese: tale forma di pignoramento richiama da vicino la forma (pure documentale) di pignoramento dei beni immobili più che la disciplina del pignoramento dei valori mobiliari;

3. il pignoramento di quote sociali è una fattispecie a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento tanto la notifica di un atto quanto la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese;ddddd

4. depone, ancora, nel senso dell’assoluta peculiarità della disciplina relativa ai pignoramenti di partecipazioni sociali la considerazione per cui, almeno prima della riforma del 2003, la giurisprudenza della Suprema Corte era pacifica nel ritenere che il pignoramento delle partecipazioni sociali si eseguisse nelle forme del pignoramento presso terzi, con ciò escludendo l’applicabilità della disciplina dettata in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore al previgente articolo 2480 c.c. ;

rilevato che deve, dunque, ritenersi che effettivamente il pignoramento di quote sociali presenta caratteristiche sue proprie e che tali caratteristiche devono essere considerate nell’individuazione della disciplina applicabile alla vendita (o alla richiesta di assegnazione), considerando che, ove si affermi la possibilità di applicare alle vendite di quote sociali la disciplina dettata per l’espropriazione presso il debitore a tale risultato si può giungere – salvo il limite della compatibilità – solo facendo applicazione analogica della ridetta disciplina e non affermando che le regole di cui agli artt. 513 e ss. trovano diretta applicazione nel caso di pignoramento di quote sociali,

rilevato che potendosi applicare la normativa sulle espropriazioni mobiliari solo per via analogica, nell’ambito dell’espropriazione di partecipazioni sociali, in forza dell’art. 14 disp. prel. c.c., non troverebbe applicazione la regola, evidentemente eccezionale, di cui all’art. 518 c.p.c. novellato in forza della quale il difensore del creditore attesta la conformità del processo verbale, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto ai soli fini del presente articolo,

rilevato che anche laddove si volesse superare il problema posto dall’art. 14 disp. prel. c.c. e si volesse comunque applicare la disciplina del pignoramento mobiliare permarrebbe il dubbio sul momento dal quale inizierebbe a decorrere il termine di quindici giorni per l’iscrizione a ruolo della procedura, ovvero, dalla notifica del pignoramento o dall’iscrizione dello stesso nel registra delle imprese,

rilevato che il pignoramento si perfeziona con l’iscrizione nel registro delle imprese e non con la semplice notifica dell’atto di pignoramento, sicché non si potrebbe neppure applicare per via analogica il disposto dell’art. 557 c.p.c. per il caso in cui il creditore (e non l’ufficiale giudiziario) procede alla trascrizione del pignoramento,

rilevato che in forza di un’interpretazione rigorosamente attinente al dato letterale della legge (nello specifico dell’art. 16 bis, II comma, D.L. n. 179 del 2012 ) sarebbe possibile il solo deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo, del titolo esecutivo e dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento e dell’attestazione di conformità,

rilevato che effettuato tale incombente non pare esservi molto spazio per il deposito telematico degli atti successivi quali l’istanza di vendita o la prova dell’iscrizione del pignoramento in camera di commercio,

rilevato che l’art. 2471 bis c.c. con la riforma del 2003, ha, quindi, ammesso che la quota possa essere oggetto di pegno, usufrutto o sequestro, così, sciogliendo definitivamente ogni dubbio sulla natura della quota quale cosa mobile,

rilevato che per l’orientamento prevalente ora si tratti di un pignoramento “diretto” da eseguirsi secondo quanto previsto dall’art. 2471 c.c. (Cass. 18.06.2014, n. 13903, Trib. Parma 24.05.2013 e 20.05.2013, Trib. Udine 18.02.2013,

rilevato che manca un espresso riferimento all’art. 543 c.p.c. ,

rilevato che non necessita l’apporto di un terzo per identificare l’oggetto del pignoramento, atteso che detta identificazione risulta dal registro delle imprese,

rilevato che il pignoramento di quota societaria in oggetto avrebbe dovuto indicare (oltre ai dati relativi alle parti, al titolo esecutivo, al precetto, all’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. , la denominazione e la sede della società) anche l’indicazione specifica della partecipazione e l’ammontare nominale della quota da espropriare,

rilevato che trattandosi di un pignoramento “diretto” da iscriversi nel registro delle imprese, opinabile sarebbe anche la competenza del territoriale, in quanto richiamando l’art. 2470 c.c. , dovrebbe essere il Tribunale del luogo in cui si trova la sede della società,

rilevato che seguendo la disciplina generale dell’espropriazione forzata, entro 45 giorni dalla notifica del pignoramento il creditore deve poi presentare l’istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. ,

rilevato che, nel caso di specie, il pignoramento di quota societaria è stato effettuato con la forma del pignoramento presso terzi anziché con pignoramento mobiliare presso debitore,

rilevato che, nel caso di specie, il creditore procedente non ha presentato istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. ,

rilevato che il creditore procedente si è limitato a respingere ex adverso istanza di rateizzazione nel termine di 36 mesi ed, in via subordinata, ad accordare alla debitrice esecutata la conversione ed il rateizzo di quanto dovuto come da precisazione del credito allegata in atti, con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura,

 

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dichiara l’attività procedimentale posta in essere dal creditore procedente irrituale, in quanto nel pignoramento di quote di società a responsabilità limitata risulta ormai superata, a seguito della riforma societaria, la tesi della necessità dell’utilizzo delle forme del pignoramento presso terzi, a favore di un procedimento esecutivo ad hoc (del tutto nuovo ed estraneo al peculiare modello legale dell’espropriazione forzata delineato dagli artt. 543 e segg. c.p.c.), da svolgersi mediante notifica al debitore ed alla società di un atto contenente le prescrizioni di cui all’art. 492 c.p.c. e la sua successiva iscrizione nel registro delle imprese, senza dover invitare la società a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. né ad instaurare alcun giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, mentre la previsione della notifica del pignoramento alla società ha il diverso scopo di rendere ad essa opponibile il vincolo pignoratizio; dichiara, in ogni caso, l’atto di pignoramento presso terzi, privo dell’indicazione specifica della partecipazione e dell’ammontare nominale della quota da espropriare; dichiara, in ogni caso, l’inefficacia sopravvenuta ex art. 497 c.p.c. del pignoramento per decorso del termine per il deposito di istanza di vendita; manda il creditore procedente a cancellare immediatamente l’iscrizione del pignoramento nel registro delle impresesssssi ssssss; nulla dispone in punto spese non essendo stata formulata alcun domanda in tale senso; dichiara estinta la presente procedura esecutiva; autorizza il ritiro titolo esecutivo.