Pignoramento di crediti del debitore verso terzi, vincolo di indisponibilità, notificazione dell’atto di pignoramento

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ., con la notificazione dell’atto di pignoramento. Tale vincolo genera l’inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l’estinzione totale o parziale del credito. L’esecuzione deve, perciò, proseguire procedendosi all’assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all’assegnatario.

Tribunale di Monza, sezione terza, sentenza del 17.12.2015 n. 3106