Persone giuridiche, rappresentanza processuale: solo in caso di contestazioni sulla qualità di rappresentante incombe l’onere di indicare dell’atto di conferimento dei relativi poteri

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante di una società in capo a colui che abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, incombe alla parte rappresentata l’onere dell’indicazione dell’atto di conferimento dei poteri rappresentativi o della diversa situazione abilitante, in guisa da consentire l’eventuale prova contraria, intesa a vincere la presunzione di validità della procura rilasciata da persona qualificatasi come rappresentante legale della parte, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante e dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.

Tribunale di Bari, sentenza del 30.9.2016, n. 4933