Pegno irregolare, patto di rotatività, surrogazione dell’oggetto di un pegno regolare, trasferimento del pegno dal terzo datore ad altri.

Il pegno irregolare determina, in caso di adempimento, non l’obbligo di restituire l’idem, corpus, e cioè nella specie i titoli ricevuti, ma il tantundem eiusdem generis e qualitatis e, in caso di inadempimento, l’obbligo di restituire res eiusdem generis e qualitatis per l’eventuale eccedenza tra il valore delle cose al momento della scadenza del credito garantito e l’importo di quest’ultimo. In altre parole, la restituzione si trasforma da obbligazione di specie in obbligazione di genere.
Il patto di rotatività, in assenza di diversa previsione, non è in sintonia con i connotati e con la funzione, sostanzialmente satisfattiva, del pegno irregolare.
E’ incompatibile con il pegno irregolare l’attribuzione della facoltà al creditore pignoratizio di provvedere autonomamente alla riscossione dei titoli alla loro scadenza e di impiegare d’ufficio gli importi riscossi nell’acquisto di altrettanti titoli della stessa natura e così di seguito a ogni successiva scadenza dei titoli provenienti dal rinnovo o dai rinnovi, con l’avvertenza che gli importi riscossi e i titoli con essi acquistati sarebbero stati soggetti all’originario vincolo di pegno.
Nel caso in cui il terzo datore di pegno trasferisca ad un terzo, ivi compreso il debitore garantito, la proprietà dei beni o la titolarità dei crediti costituiti in pegno, il creditore pignoratizio è certamente estraneo alla vicenda traslativa, dovendo soltanto subirne gli effetti, nel senso che gli obblighi di rendiconto e di eventuale restituzione esistenti nei confronti del terzo datore di pegno si trasferiscono in favore del terzo, una volta che il creditore pignoratizio ne abbia ricevuto comunicazione (arg. ex art. 1264 c.c.). Il creditore garantito, pertanto, non può pretendere la prova del trasferimento.
[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.2.2014, n. 3674]

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