PCT, virus informatico, errore del tecnico intervenuto per risolvere un temporaneo malfunzionamento del computer: rimessione in termini?

A seguito di ricorso per cassazione proposto oltre il termine fissato dall’art. 325 c.p.c., comma 2, non può avere seguito la richiesta di rimessione in termini con cui i ricorrenti sostengono che il tecnico intervenuto per risolvere un temporaneo malfunzionamento del computer, presumibilmente dovuto ad un virus informatico, nel tentativo di creare talune cartelle di archiviazione della posta elettronica, avrebbe inavvertitamente cancellato i messaggi di notifica del ricorso, comunque rimasti sul computer nella cartella destinata ai file cancellati. Ciò in quanto la decadenza dal diritto di impugnazione non è riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, che abbia i caratteri dell’assolutezza e che abbia causato in via esclusiva la tardività dell’impugnazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.3.2023, n. 6939