PCT, redazione della sentenza in formato elettronico: da quando decorre il termine cd. “lungo” di impugnazione?

Alla luce di quanto affermato da Cass. S. U. n. 18569 del 22/09/2016, occorre distinguere nettamente, anche nel processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del Giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all’Ufficio di Cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al Cancelliere, e solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determina gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Condivide, pertanto, il Collegio il principio secondo cui in tema di redazione della sentenza in formato elettronico, la relativa data di pubblicazione, ai fini del decorso del termine cd. “lungo” di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacchè è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.11.2019, n. 31214