PCT, produzione della copia della sentenza priva dell’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento (con data e numero attribuito dal sistema): ricorso per cassazione improcedibile

Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.2.2023, n. 5771 Download CondividiPost correlati:Copia della sentenza impugnata prodotta senza attesta ..........

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