PCT e processo avanti al giudice di pace: la sottoscrizione in calce all’attestazione cartacea depositata in cancelleria deve essere necessariamente autografa e non digitale

Non essendo operative nel giudizio di cassazione, così come nel processo avanti al giudice di pace,  le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali, la sottoscrizione in calce all’attestazione cartacea depositata presso la cancelleria deve essere necessariamente autografa (manuale) e non digitale (la pronuncia in oggetto afferma che nella specie, in applicazione di tale principio, l’assenza di qualsivoglia sottoscrizione autografa negli atti notificati nell’ambito di un procedimento – come quello avanti al giudice di pace – in cui non è ancora attivo il processo civile telematico e nell’attestazione di conformità redatta dal legale con riferimento agli atti telematici depositati impone di ritenere fondata l’eccezione formulata da parte convenuta ed accolta dal giudice di prime cure relativa all’invalidità della notifica dell’atto di citazione e della procura alle liti, non redatte in formato p7m, osservando che avanti al Giudice di Pace non valgono le regole del processo civile telematico e le copie degli atti di cui trattasi prodotte dal convenuto riportano il timbro “firmato digitalmente da …”, essendo irrilevante che i documenti siano stati notificati in formato pdf e non in formato p7m, atteso che la comunicazione ha raggiunto il suo scopo).

Tribunale di Alessandria, sezione prima, sentenza del 4.5.2018, n. 365