PCT: è ammissibile un ricorso in riassunzione cartaceo?

Il deposito telematico è senz’altro obbligatorio per la parte già costituita, ma non certamente al punto da integrare un’ipotesi di inesistenza, essendo evidente che il ricorso cartaceo, per quanto devii dallo schema legale, non se ne allontana fino al punto di diventare inidoneo a produrre alcun effetto. Occorre quindi valutare se l’atto abbia raggiunto il suo scopo; e lo scopo cui è preordinato un ricorso (nella specie ricorso di riassunzione del giudizio) è l’editio actionis, mentre la vocatio in ius avviene soltanto in esito alla fissazione dell’udienza da parte del Giudice.

[si ringrazia per la segnalazione lo Studio legale dell’avv. Jacopo Maria ABRUZZO del Foro di Crotone]

Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, sentenza del 21.12.2020, n. 841