Patto di quota lite, nullità, conseguenze sulla liquidazione del compenso avvocato

La nullità del patto di quota lite non concerne l’intero accordo ma soltanto la clausola relativa, ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2, per cui, in caso di attività professionale portata a compimento questa va liquidata secondo il rinvio alle tariffe professionali (fattispecie relativa a patto di quota lite concernente l’attività stragiudiziale tra l’avvocato e il cliente, il cui divieto era sancito dall’art. 2233 c.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile, antecedente alla sostituzione operante dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 2, comma 2 bis, convertito, con modifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248).

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.7.2018, n. 20069