Patteggiamento nel processo penale è prova per il giudice tributario

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd.“patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice tributario nel giudizio di legittimità dell’accertamento. Cassazione civile, sezione quinta tributaria, ordinanza del 19.10.2022, n. ..........

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