Parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare: sì alla possibilità di agire verso altri soggetti coobbligati

La parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non preclude la possibilità, attesa la natura endoprocessuale dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo credito nei confronti degli altri soggetti coobbligati [Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, sentenza del 13.1.2014, n. 380].

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